L’art. 186 del Codice della Strada (D.lgs. 285/92) prevede specifiche sanzioni, anche penali, nel caso di “guida” in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche.
Le relative sanzioni dipendono dal valore corrispondente al tasso alcolemico riscontrato sulla persona da parte delle Forze dell’Ordine al momento del controllo.
Nel caso in cui tale valore sia superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (gr/l) è prevista solamente una sanzione amministrativa.
Nel caso in cui il valore sia invece superiore a 0,8 grammi per litro, sono previste sanzioni di natura penale (arresto ed ammenda) di gravità maggiore ove tale tasso sia superiore al valore di 1,5 gr/l.
In tutti i casi, inoltre, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e, nei casi più gravi, la revoca della stessa e/o il sequestro del veicolo.
Considerato che la disposizione normativa in esame non stabilisce a quali veicoli faccia riferimento il concetto di “guidare”, occorre far riferimento alla norma generale di cui all’art. 47 del Codice della Strada, il quale richiama certamente anche il semplice “velocipede” o bicicletta.
Tranne che per poche, isolate, pronunce di alcuni Tribunali, secondo i quali “solo la guida del veicolo a motore consente l’integrazione del reato” (es. Trib. Rovereto, 05.03.2002), per pacifica Giurisprudenza, invece, guidare anche semplicemente tale mezzo in stato di alterazione da bevande alcooliche integra appieno la violazione di cui all’art. 186 del Codice della Strada sopra citato.
Nel 2012 la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 del Codice della Strada, in combinato disposto con l’art. 47 CdS citato, censurato con riferimento agli artt. 3, 25 co. 2, 27 co. 3 e 117 della Costituzione – laddove prevede il ricorso allo strumento penale per sanzionare la guida in stato di ebbrezza di chi conduca qualunque tipo di veicolo, compreso il velocipede – ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, senza quindi entrare nel merito della questione (Corte Cost. n. 94 del 18.04.2012).
Allo stato dell’arte, l’unica – importante – differenza tra la guida di un veicolo a motore e la guida di un semplice velocipede consiste nelle sanzioni amministrative accessorie.
Come sopra riferito, infatti, il Legislatore ha altresì previsto la sospensione della patente di guida per un determinato periodo di tempo se non addirittura, nelle ipotesi più gravi, la revoca del titolo abilitativo.
Sono applicabili tali sanzioni anche a colui che è colto alla guida di una bicicletta in stato di alterazione? La risposta fornita dalla pressoché unanime Giurisprudenza è sul punto negativa: secondo un ormai consolidato orientamento, “la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione come un velocipede” (Cass. Pen., Sez. IV, sent. 52148 del 19.09.2017).
Quale corollario di tale principio, non può nemmeno essere precluso all’autore dell’illecito, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso (Cass. Pen., Sez. Unite, sent. 12316 del 30.01.2002).
Di contro, è applicabile, nei casi previsti dalla Legge, l’ulteriore sanzione accessoria del sequestro del “veicolo” con il quale si è commesso il reato di guida in stato di ebbrezza e la possibile, conseguente, confisca dello stesso, con perdita della proprietà a favore dello Stato. Salvo in caso in cui il velocipede non appartenga a persona estranea al reato, nel qual caso il sequestro e la confisca non potranno essere disposti.
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